Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
“Ken Shin Kan - Scuola di Kendō”

Art. 1
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” (di seguito abbreviato in “Ken Shin Kan – Scuola di Kendo”, “KSK” o semplicemente “Associazione”) nel rispetto dell'Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ha il fine di promuovere lo studio, la conoscenza e la divulgazione del Kendō (scherma tradizionale giapponese) e delle discipline ad esso connesse nella forma di disciplina sportiva dilettantistica, preservandone lo spirito tradizionale, attraverso le leggi proprie della Scuola al fine di contribuire all'educazione morale, sociale e fisica dei cittadini. Lo spirito tradizionale del Kendo e' stato espresso ad es. dalla Federazione Internazionale Kendo nella citazione riportata in allegato al presente statuto. In caso di difetto della normativa interna alla Scuola, verrà fatto riferimento alle norme e alle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Sportiva Nazionale o dall’Ente di Promozione Sportiva a cui aderisce l’Associazione. Non è previsto alcun termine all'attività dell'Associazione.
 
Art. 2
Il “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” è aconfessionale ed apartitico.
 
Art. 3
Il “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” non persegue fini di lucro di alcun genere. Eventuali introiti che giungessero al “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” a qualsiasi titolo, avranno lo scopo di favorire ed incrementare l'attività dell'Associazione.
 
Art. 4
Lo stemma del “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” è conforme allo stemma allegato al presente Statuto.
 
Art. 5
I componenti al “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” si adoperano in tutti I modi per rispondere a quanto dettato dall'Art. 1 del presente Statuto ed in particolare per diffondere lo stile ed i principi praticati, nei modi e nei limiti previsti dal Regolamento Interno della Scuola.
 
Art. 6
Qualsiasi cittadino, senza distinzioni di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, può chiedere di essere ammesso ad uno dei corsi aperti periodicamente dal “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō”, purché si impegni ad accettarne e rispettarne i regolamenti.
 
Art. 7
Ogni associato regolarmente iscritto ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha facoltà di frequentare liberamente l'attività dell'Associazione, ferme restando le disposizioni di Legge inerenti la tutela sanitaria. Ogni cittadino che intenda frequentare l'attività dell'Associazione sarà ammesso, previa accettazione della domanda di ammissione, al periodo preliminare durante il quale avrà diritto al titolo di "novizio" con tutti gli obblighi che ne conseguono. Terminato il periodo preliminare, ogni novizio che sarà in grado di proseguire nella pratica potrà essere ammesso al grado di "aspirante allievo" con tutti i doveri che ne conseguono. Coloro che non siano in grado, al termine del periodo preliminare, di essere ammessi al grado di "aspirante allievo", potranno, ad insindacabile discrezione del Maestro, continuare la presenza al periodo preliminare o cessare del tutto la partecipazione a tale periodo.
 
Art. 8
Chiunque, novizio o allievo di ogni grado, è tenuto a versare una quota periodica fissata dal Consiglio Direttivo per adempiere a quanto disposto dall'Art. 5. Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, e comunque per adempiere a quanto disposto dall'Art.5, potranno essere deliberati contributi straordinari
 
Art. 9
Il “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” intende assolvere a quanto disposto dall'Art.1 del presente Statuto, espletando attività diverse, sempre nel rispetto della Legge, quali ad esempio: allenamenti, viaggi di studio, manifestazioni popolari, dimostrazioni pubbliche et similia.
 
Art. 10
Gli associati del “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” si distinguono, ai soli fini didattici, in: PRATICANTI, a loro volta suddivisi in Novizi ed Aspiranti Allievi e ALLIEVI, distinti in vari gradi come da Regolamento Interno.
 
Art. 11
Gli organi del “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” sono:
  • il Presidente,
  • il Maestro,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Consiglio di Disciplina,
  • l'Assemblea degli associati.
I Servizi si dividono in:
  • Servizio Amministrativo,
  • Servizi Tecnici
  • Servizio di Diffusione e di Pubbliche Relazioni.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo, costituito da tre a cinque membri, è presieduto dal Presidente. Possono essere eletti dall'Assemblea membri del Consiglio Direttivo: gli Allievi Anziani e gli Istruttori del “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō”. Il mandato dei dirigenti eletti è triennale e rinnovabile senza limiti. I membri del Consiglio Direttivo non possono, pena la decadenza dall’incarico, ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
 
Art. 13
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie nel suo seno. Il mandato è triennale e rinnovabile senza limiti, e se non rinnovato decade all'insediamento di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente ha completo e libero mandato di agire in nome e per conto dell'Associazione, nei limiti delle delibere del Consiglio Direttivo.
 
Art. 14
Al Maestro spetta il compito di determinare le linee degli insegnamenti impartiti. La carica è vitalizia, non elettiva e trasmessa direttamente da Maestro a Maestro con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso che il Maestro sia nell'impossibilità di designare un successore, sarà compito del Consiglio Direttivo procedere alla sua scelta e designazione.
 
Art. 15
Il Consiglio di Disciplina, costituito dal Maestro ed eventualmente da uno o più Istruttori, potrà riunirsi in qualsiasi momento per decidere in merito a sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'Associazione. Nei casi più gravi potrà procedere anche all'espulsione.
 
Art. 16
Periodicamente si riunirà il Consiglio Direttivo allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi perseguiti, di controllare il regolare funzionamento dei vari servizi e di disporre in merito alle eventuali modifiche al presente Statuto.
 
Art. 17
Tutti gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il 30 Novembre, mediante convocazione scritta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea potrà essere richiesta anche su domanda firmata da almeno un terzo degli associati da presentarsi al Consiglio Direttivo il quale delibererà, entro trenta giorni, la data di convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della Quota Associativa. Non è ammessa delega.
 
Art. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza l'Assemblea nominerà il proprio presidente. Al presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento degli associati. L'Assemblea dibatte sul bilancio consuntivo e preventivo e di quanto altro lei demandato per Statuto.
 
Art. 19
I dibattimenti dell'Assemblea hanno carattere consuntivo, sono regolati a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione i dibattimenti sono validi qualunque sia il numero degli intervenuti. Le eventuali modifiche al presente Statuto saranno valide solo se approvate dai due terzi degli associati e ratificate dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 20
Il Dirigente che contravviene alle norme di correttezza ed all'etica dell'Associazione, viene deferito dinanzi al Consiglio Direttivo che avrà funzioni di Consiglio di Disciplina. In caso di colpevolezza potrà essere applicato il provvedimento di radiazione dal Consiglio Direttivo. Il Dirigente può dimettersi nel corso del suo mandato presentando al Consiglio Direttivo lettera di dimissioni dall'incarico, previa accettazione del Consiglio stesso.
 
Art. 21
L'onere dei servizi è assunto dagli associati designati a tale scopo dal Consiglio Direttivo, i quali si potranno avvalere, a loro discrezione, dell'aiuto di allievi e di novizi, i quali sono tenuti a prestare la loro opera nel rispetto del Regolamento Interno.
 
Art. 22
Le attività dei membri del Consiglio Direttivo, dei servizi ed ogni carica, nonché dei loro collaboratori, non danno diritto ad alcuna retribuzione di alcun genere, essendo prestate gratuitamente, mentre saranno rimborsate le spese sostenute nell'espletamento degli incarichi inerenti le proprie funzioni e svolte per conto dell'Associazione dopo preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.
 
Art. 23
Il fondo del “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō” è costituito dalle quote versate dai componenti, nonché dai beni da essi acquistati in nome e/o per conto dell'Associazione. L'esercizio finanziario si chiude il 31 Agosto; entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
 
Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con voto unanime. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio esistente a fini sportivi.
 
Art. 25
Qualora taluno dei componenti intendesse dimettersi o venisse allontanato dal “Ken Shin Kan - Scuola di Kendō”, non avrà diritto, ai sensi dell'Art. 37 del Codice Civile, al rimborso delle quote versate e dei beni immessi. Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un proboviro che giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il suo giudizio sarà inappellabile.
 
Art. 26
L'Associazione ha sede in Via Asciolo 1 nel Comune di Bagno a Ripoli, Provincia di Firenze, Italia, ma potrà istituire sedi secondarie.

Allegato 1

Scopo del Kendō

(Nihon Kendō Renmei - Federazione Giapponese di Kendō - anno 1976)

剣道の理念

剣道は剣の理法の修練による人間形成の道である

KENDŌ NO RINEN

Kendō wa ken no riho no shuren ni yoru

ningenkeisei no michi de aru.

SCOPO DEL KENDŌ

Lo scopo del Kendō è coltivare il carattere umano

attraverso i principi della spada giapponese